Costituzione dell'Associazione
La durata è fissata a tempo indeterminato
Tutti gli Associati hanno il diritto di partecipare
La Associazione e' amministrata
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
Il Vice Presidente
Le entrate della Associazione
Il Patrimonio sociale
Gli Associati godono delle agevolazioni
 

Art.1 - Costituzione dell'Associazione

E' costituita l'Associazione no-profit denominata:

                               "Sicilia in Europa"

L'Associazione politico-sociale,apartitica,di diritto internazionale,con durata illimitata nel tempo,e' regolata a norma del titolo I Cap.III,art.36 e segg.del C.C.,nonche' del presente statuto.

 

Art.2 - Scopi dell'associazione

L'Associazione ha sede a Palermo temporaneamente in Piazza Tenente Anelli n.48. L'Associazione potra' istituire,in stretto controllo e dipendenza programmatica,con la sede centrale,qui istituita,sedi secondarie,delegazioni,organismi rappresentativi,uffici amministrativi,legali e di rappresentanza in tutto il territorio nazionale e dell'unione Europea.

Art.3 - Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione si propone:

L'Associazione che ha per scopo lo svolgimento di attivita' culturali,turistiche ricreative,economiche e sociali di carattere generale si propone:

a) di promuovere studi su problemi di politica economica,di partecipazione sociale,di approfondimento culturale;

b) di provvedere,anche con pubblicazioni,alla documentazione ed alle discussioni sull'attivita' culturale,sociale e politica dell'Associazione;

c)di organizzare e partecipare a convegni,corsi,seminari,conferenze,mostre,fiere,spettacoli,viaggi a scopo culturale,artistico e meeting lavorativi,gestire centri di emissioni radiofoniche e televisive,produrre e servirsi di qualsiasi mezzo audiovisivo e di comunicazione,compreso internet,produrre e servirsi di qualsiasi pubblicazione,giornale,periodico,rivista e libro,in modo da coinvolgere tutta la societa' civile nel dibattito sui problemi culturali,sociali,economici e politici;

d) di prestare agli organi competenti il proprio contributo di studio e di documentazione;

e) di collaborare con organizzazioni locali,nazionali e comunitarie aventi fini analoghi;

f) di gestire ed organizzare corsi per la formazione e la specializzazione di tutti coloro i quali intendono operare nel medesimo settore;

g) di ampliare la conoscenza della cultura politico-sociale,letteraria ed artistica in genere,attraverso contatti fra persone,scuole,enti ed associazioni;

h) allargare gli orizzonti didattici di educatori,insegnanti ed operatori sociali,affinche' sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;

i) di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

l) porsi come punto di riferimento per quanti,svantaggiati o portatori di handicap,possano trovare,nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura,un sollievo al proprio disagio.

L'Associazione per il raggiungimento del suo scopo potra' inoltre:

- avvalersi dell'opera professionale di dipendenti qualificati e collaboratori interni o esterni di ogni grado e qualifica,

- assumere appalti sia pubblici che privati,da stato,regioni,provincia,comuni e comunque partecipare ad ogni gara di appalto sia in Italia che all'estero,che abbia attinenza con tutte le attivita'sopra indicate,

- avvalersi di tutte le agevolazioni previste da leggi regionali,nazionali e dell'U.E. e pertanto chiedere contributi,prestiti agevolati e qualsiasi altra specie di agevolazione consentita.

L'Associazione potra'compiere tutte le operazioni di natura finanziaria o commerciale,utile allo sviluppo patrimoniale,purche' nei limiti e nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art.4 -

Possono entrare a far parte dell'Associazione persone fisiche,enti,associazioni,comitati ed organismi pubblici e privati che,interessati alla realizzazione delle finalita'istituzionali,ne condividono lo spirito,gli ideali e che per competenza o per particolari aspirazioni siano in grado di portare un effettivo contributo al perseguimento dei fini dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- Soci ordinari: persone,associazioni,enti o istituzioni che,su domanda presentata al consiglio Direttivo,vengono ammessi e si impegnano a pagare una quota di ammissione e,per tutta la permanenza del vincolo associativo una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Soci benemeriti: persone,associazioni,enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante,con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o gestione dell'Associazione.Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.La qualifica di associato non e' trasmissibile in nessun caso.

Art.5 - Possono far parte dell'Associazione

L'ammissione dei soci ordinari e' deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimita',su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci e dal Consiglio Direttivo;l'ammissione dei soci benemeriti e' deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art.6 -

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno,secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.In caso di comportamento difforme,che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovra' intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

1) Richiamo, 2) Diffida, 3) Espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi,su delibera del Consiglio Direttivo,possono ricorrere contro il provvedimento,entro trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso,al collegio dei Probiviri ovvero,qualora non sia stato nominato,all'autorita' giudiziaria.

I soci espulsi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati,ne possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 -

I soci che non intendono piu' restare a far parte dell'associazione hanno il diritto di recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.Il recesso produce i suoi effetti allo scadere dell'anno in corso purche' sia fatta almeno tre (3) mesi prima dello scadere e cio' per non compromettere il buon esito delle attivita'gia intraprese da colui che intende recedere.

Il socio che recede dall'associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa ne al patrimonio dell'associazione.

Art.8 -

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.Il diritto di voto non puo'essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Ogni socio,qualore l'assemblea non abbia provveduto alla nomina del collegio dei revisori,ha la facolta' di esaminare le scritture contabili dell'Associazione.

 

Art.9 -

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote di ammissione associative e contributi degli associati;

- contributi di terzi,enti pubblici e privati;

- donazioni e lasciti;

- rimborsi;

- beni mobili ed immobili e relativi proventi;

- proventi dipendenti da attivita' di carattere organizzativo,commerciale e produttivo;

- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di ammissione,dalle eventuali quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro,le donazioni e i lasciti,sono accettate dal Consiglio Direttivo,che su delibera dell'assemblea,ne determina l'utilizzo,in armonia con le finalita'statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti dalle varie attivita',sono inseriti in appoosita voce del bilancio dell'organizzazione;l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi,che deve essere comunque in armonia con le finalita'statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire,anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione nonche' fondi,riserve o capitale durante la vita dell'associazione,salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.10 -

L'anno finanziario inizia il 1*Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve esere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici (15) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.Per gli associati la cui sede o la cui residenza sia fuori dal comune di Palermo i bilanci preventivi e consuntivi da approvare devono essere comunicati via e-mail ovvero via fax,purche' si possa dar prova dell'avvenuto ricevimento.

Art.11 -

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario;

- il Collegio dei revisori;

- il Collegio dei probiviri.

 

Art.12 -

L'assemblea dei soci e' il momento fondamentale di confronto,atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed e' composta da tutti i soci,ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa e' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria,ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno il trenta per cento (30%) degli associati,aventi diritto al voto.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' valida se e' presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;in seconda convocazione la validita' prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci  e in seconda convocazione la delibera e' valida qualunque sia il numero dei presenti.Nel caso di impossibilita da parte degli associati di partecipare all'assemblea questi puo' farsi rappresentare da altro associato.Ogni associato puo'rappresentare un solo associato.La convocazione dell'assemblea deve contenere l'ora,il giorno,il mese,l'anno e le materie da trattare,sia della prima che della seconda seduta assembleare e va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede dell'associazione,con fax,per e-mail o in qualsiasi altro modo,purche' sia possibile dimostrare l'avvenuto ricevimento,almeno quindici (15) giorni prima della data dell'assemblea.Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita' nella medesima forma prevista per le convocazioni assembleari.

Art.13

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nominare il collegio dei revisori e il coillegio dei probiviri;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art.14

Il Consiglio Direttivo e' composto da tre (3) a cinque (5) Consiglieri.

Il comnsiglio Direttivo e'validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica a tempo indeterminato.La carica e' gratuita ma ad essi e' comunque riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel caso di recesso o decesso di uno o piu' dei consiglieri la nuova nomina,qualora si rendesse necessario,e' di competenza del Consiglio Direttivo,il quale dovra' sempre deliberare con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti in carica.Nel caso di dimissioni da parte della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio Direttivo,l'intero organo decade e l'associazione va sciolta o posta in liquidazione.L'assemblea in tal caso deve essere convocata entro venti (20) giorni dalla data di decadenza dell'intero Consiglio per deliberarne il suddetto scioglimento.

Art.15

Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo dell'associazione.Si riunisce in media due (2) volte all'anno ed e' convocato da:

- il presidente;

- la maggioranza dei suoi componenti,su richiesta motivata;

- almeno il trenta per cento (30%) dei soci su richiesta motivata e scritta.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,suddivise in singole voci,le previsioni delle spese e delle entrate r4elative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'alboe dell'associazione e,per coloro i quali risiedono fuori dal comune di Palermo,mediante fax o e-mail.

Art.16 -

Il Presidente e' il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo,sottoscrive ogni tipo di contratto,gli atti amministrativi,le istanze,puo'aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ad incassi ed effettuare pagamenti,assumere e licenziare personale dipendente.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attivita' varie,previa approvazione del consiglio direttivo.

Le decisioni politiche che il Presidente intende adottare sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'intero consiglio.

Art.17

Spettano al Vice Presidente i medesimi poteri del presidente nel caso di sua assenza o impedimento.

Pertanto,lo stesso,se nominato,ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Art.18

Il tesoriere e' incaricato a riscuotere le entratye e ad effettuare i pagamenti,su mandato scritto del Presidente o di chi ne fa le veci.Egli provvede inoltre alla corretta tenuta dei registri sociali.

Art.19

Il segretario e' la persona incaricata a ricevere e smistare la corrispondenza,provvede alla convocazione delle diverse assemblee,tiene al corrente il Consiglio Direttivo di ogni evento o attivita' di rilievo per l'associazione e compie tutte quelle attivita' che si rendono necessarie per un attivo e corretto andamento organizzativo dell'ufficio.

Art.20 

Se stabilito dalla legge ovvero se e' deliberato dall'assemblea all'unanimita',il controllo della gestione dell'associazione e' affidato al collegio dei Revisori,composto da tre (3) membri eletti dall'assemblea,anche tra i soci.

Dura in carica tre (3) anni ed e' rieleggibile.

Verifica periodicamente la regolarita' formale e sostanziale della contabilita',controlla i libri sociali.Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo o consuntivo.

Art.21

Il collegio dei Probiviri e' composto da tre (3) soci eletti in assemblea.Dura in carica tre (3) anni.Decide insindacabilmente,entro trenta (30) giorni dalla presentazione del ricorso,sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art.22

Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea straordinaria.Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalita' analoghe o per fini di pubblica utilita',sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,L23 dicembre 1996, n.662 e successive eventuali modifiche.

Art.23

Tutte le cariche elettive sono gratuite.Anche ai soci ,come ai membri del consiglio direttivo,compete solo il rimborso delle spese varie,purche' regolarmente documentate.

Art.24

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.